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[22.01.2016] Comitato disciplinare dell’albo dei CTU – 22.1.2016 – Pres. Pescatore est. Pescatore.
CTU modalità di svolgimento
delle operazioni peritali – diritto delle parti al contraddittorio e di essere
informati di ogni attività al fine di potervi prendere parte – divieto di
incontri separati, ove non espressamente concordati con le parti – divieto di
incontri riservati le operazioni di CTU, ivi comprese quelle della elaborazione
di una eventuale ipotesi conciliativa, debbono avvenire alla presenza di tutte
le parti interessate, o comunque in modo di consentirne la presenza; infatti il
codice prevede che il CTU, anche quando agisce “da solo”, deve comunque mettere
le parti in condizioni di poter intervenire direttamente (art. 194 cpv. CPC)
eventuali diverse modalità procedurali – da ritenersi di carattere eccezionale
, non possono essere imposte e debbono essere espressamente concordate tra
tutti gli interessati ed avere il loro consenso il codice non ammette che atti
di un pubblico ufficiale qual è il C.T.U. possano avvenire in forma
“riservata”, e quindi essere privi di ogni riscontro formale, che dia atto
dell’attività svolta
Il COMITATO DISCIPLINARE
Composto da: dr. Orazio Pescatore,
Presidente del Tribunale; dr. ssa Sara Posa per la Procura della Repubblica
Ing. Andrea Bassi, per l’Ordine degli Ingegnieri nel procedimento disicplinare
a carico di XX, consulente iscritto all’albo degli Ingegneri di questo
Tribunale, , nei confronti del quale è stato formulato il seguente addebito:
“quale CTU nominato nell’ambito della controversia civile n. veniva meno al
proprio dovere di imparzialità precedendo ad un incontro informale con il CT ed
il legale di una parte, senza darne comunicazione ovvero convocare la
controparte ed il suo CT” .
In Forlì il
RILEVATO che si procede nei confronti dell’incolpato per i fatti di cui in
oggetto; che, sentito l’interessato, i fatti sono così ricostruibili: XX
nell’espletamento dell’incarico di CTU assegnatogli nell’ambito della
controversia civile n. , dopo un primo incontro
ravvisava la possibilità di
ipotesi conciliative e pertanto comunicava di voler procedere ad “un incontro
disgiunto con gli architetti, poi vedremo se trovarci assieme” (mail 12.5.2015
h. 8.58 diretta unicamente all’arch. C); seguiva, tra l’altro, una mail del
28.5.2015, sempre diretta all’arch. C, in cui ravvisava la necessità di
“condurre una verifica con le parti per accertare l’entità delle divergenze”,
che a dire dell’incolpato doveva intendersi come intenzione di incontrare le
parti separatamente ed in modo riservato (così nelle difese presentate); che in
data 17.6.2015 avveniva in effetti un incontro con i CTP dei convenuti
, senza
la presenza del CTP di parte attrice geom. ZZ, incontro che fu organizzato dal
CTU senza darne comunicazione o notizia a quest’ultimo; che l’incontro del
29.6.2015 era finalizzato ad incontrare il solo geom. ZZ, e per tale motivo non
ne venne data comunicazione alle altre controparti; l’incontro avvenne presso
lo studio del difensore di parte attrice, non disponendo il CTU un proprio
studio professionale; che è indubbio che le operazioni di CTU, ivi comprese
quelle della elaborazione di una eventuale ipotesi conciliativa, debbono
avvenire alla presenza di tutte le parti interessate, o comunque in modo di
consentirne la presenza; che infatti il codice prevede che il CTU, anche quando
agisce “da solo”, deve comunque mettere le parti in condizioni di poter
intervenire direttamente (art. 194 cpv. CPC) che quindi, eventuali diverse
modalità procedurali – da ritenersi di carattere eccezionale , non possono
essere imposte e debbono essere espressamente concordate tra tutti gli
interessati ed avere il loro consenso, il che non è avvenuto nel caso di specie,
né la mera dichiarata intenzione di voler agire con tali modalità (mail
12.5.2015 h. 8.58, per altro diretta ad una sola delle parti) appare requisito
sufficiente a garantire la legittimità e correttezza della procedura seguita;
del resto che, al di là dei buoni intendimenti del CTU, la procedura anomala
non fosse stata previamente chiaramente concordata, appare evidente dalla
descrizione che ne dà l’arch. C, CTP di parte convenuta, che nel dare atto
dell’incontro del 17.6.2015 e della mancata presenza del CTP di parte attrice,
non la riconduce al fatto che si trattava di un incontro che dovesse avvenire
solo in presenza delle parti resistenti, così come, nel dare atto del mancato
invito a partecipare all’incontro del 29.6.2015, non lo riconduce alle peculiari
modalità concordate nell’espletamento dell’incarico; il predetto ha
espressamente contestato la irritualità tale modo di agire, ritenendo comunque
più opportuna la presenza di tutte le parti anche ai fini conciliativi (mail
2.7.2015 diretta al CTU); il codice poi non ammette che atti di un P.U. possano
avvenire in forma “riservata”, e quindi privi di ogni riscontro formale che dia
atto dell’attività svolta; che in altri termini il CTU ha agito con modalità
diverse da quelle previste dal codice, non concordate e quindi non consentite,
comunque agendo con leggerezza ed in modo non chiaro nel rappresentare
correttamente alle parti i suoi intendimenti; che anche l’effettuare l’incontro
presso lo studio del difensore di una parte, appare modalità del tutto inusuale
ed inopportuna, non giustificata dal fatto che il CTU non disponesse di un
proprio studio, potendosi quantomeno ricorrere ai locali dell’Ordine
professionale; che, così agendo, l’incolpato ha fatto apparire una propria
carenza di imparzialità; che per altro è indubbio che, nella sostanza, una
mancanza di imparzialità non si è mai verificata (in altri termini il CTU, così
come aveva incontrato separatamente le parti resistenti, così ora voleva fare
con parte attrice, ritenendo – erroneamente così di seguire una modalità
corretta), di tal che la condotta impropria va sanzionata con la più leggera
delle sanzioni; PQM Visto l’art. 20 d.a. CPC, commina all’incolpato la sanzione
dell’Avvertimento. Dispone che il presente provvedimento venga notificato all’incolpato
e comunicato all’Ordine di appartenenza per quanto di eventuale competenza.
Forlì, 22.1.2016
Il Presidente del Tribunale est. (dr. Orazio Pescatore)