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[14.06.2017] Comitato dell’albo dei CT e dei Periti Residenza
Tribunale di Forlì 14.6.2017 – Comitato dell’albo dei CT e
dei Periti –
Pres. Pescatore est. Pescatore
art. 14. d.a. CPC la competenza funzionale del Comitato
costituito presso un determinato Tribunale è circoscritta al territorio della
sua circoscrizione; ne consegue che il Comitato non potrà che essere formato,
per quanto qui rileva, che dal presidente del tribunale di Forlì, dal
Procuratore della Repubblica di Forlì e da un professionista iscritto nell'albo
professionale di Forlì
ne consegue che potranno essere iscritti all’albo di questo Tribunale
unicamente i professionisti iscritti al corrispondete Ordine/Collegio
professionale
l’avere la residenza nell’ambito della circoscrizione del Tribunale non è
circostanza rilevante ai fini della iscrizione dell’albo
TRIBUNALE DI FORLÌ
Il Comitato,
nelle persone di:
dr. Orazio Pescatore Presidente del Tribunale
dr.ssa Sara Posa sostituto Procuratore della Repubblica
dr. Oscare Santi per l’Ordine dei Commercialisti Forlì Cesena
vista la domanda di iscrizione all’albo dei CT/Periti del
tribunale di Forlì quale dei dottore commercialista, presentata da , residente
a Forlì, ma iscritto all’Ordine di Ravenna, e con studio professionale in
Alfonsine (RA);
rilevato
che ai sensi dell’ art. 14. d.a. CPC “L'albo è tenuto dal presidente del
tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal
procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo
professionale”;
che la competenza funzionale di un presidente di tribunale, così come quella di
un Ordine o un Collegio professionale, è circoscritta al territorio della sua
circoscrizione; ne consegue che il comitato in oggetto non potrà che essere
formato, per quanto qui rileva, che dal presidente del tribunale di Forlì, dal
Procuratore della Repubblica di Forlì e da un professionista iscritto nell'albo
professionale di Forlì;
ne consegue che potranno essere iscritti all’albo di questo Tribunale
unicamente i professionisti iscritti al corrispondete Ordine/Collegio
professionale di questa Provincia;
del resto, se così non fosse, si verificherebbero evidenti effetti irrazionali:
è infatti assolutamente pacifico, che del Comitato debba far parte lo specifico
Ordine cui è iscritto il richiedente, essendo questo l’unico, che può riferire
sulle caratteristiche professionali e non del candidato, di tal che il Comitato
di un determinato tribunale sarebbe a composizione variabile, e quindi ad. es
se un iscritto di un Ordine di Palermo e di Torino chiedesse l’iscrizione a
Forlì, un rappresentante di detti Ordini sarebbe ..costretto a venire a Forlì
per partecipare alle sedute;
Né vale sostenere, che ai sensi dell’art. 16. d.a. CPC tra i documenti
richiesti per l’iscrizione compare il “ certificato di residenza nella
circoscrizione del tribunale”, mentre il certificato di iscrizione
all'associazione professionale è richiamato senza alcuna indicazione
territoriale.
La lettura della norma va infatti storicizzata; invero un tempo l’obbligo di
iscrizione ad un determinato era normativamente collegato al requisito della
residenza (ad es. l’art. 17 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, c.d. “legge
professionale forense”, prevedeva, che fosse necessario “avere la residenza
nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l’iscrizione è domandata”), di
tal che non aveva senso replicare la richiesta di iscrizione all’Ordine
territorialmente competente nella circoscrizione di quel Tribunale, perché
questa era una conseguenza necessaria;
ma tale situazione normativa è stata superata con
l’introduzione dell’art. 16 l. 21.12.1999 n. 526 secondo cui “ai fini della
iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi registri, il domicilio
professionale è equiparato alla residenza”;
che quindi, sotto tale profilo, la facoltà di iscrizione all’albo è svincolata
dalla residenza, ma collegata alla sede di prevalente svolgimento della
professione (vedi in tal senso circ. 14.3.2000 del Ministero della Giustizia);
che resta invece l’ evidente collegamento territoriale tra sede del Tribunale e
Ordine professionale cui il richiedente è iscritto, di tal che all’albo del
Tribunale possono iscriversi solo coloro che sono iscritti ad Ordini/Collegi
che servono questo territorio (art. 14 d.a. CPC);
PQM
Rigetta la domanda presentata da, in quanto professionista
non iscritto all’Ordine dei dottori Commercialisti di Forlì.
Forlì, 14 giugno 2017
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr.ssa Sara Posa dr. Orazio Pescatore
L’ASSISTENTE GIUDIZIARIO F2 IL RAPPRESENTANTE DI CATEGORIA Dr. Oscare Santi